venerdì 29 dicembre 2006

La normativa sui docenti che frequentano dottorati

Pochi docenti sanno che le nuove disposizioni di legge permettono ai dipendenti della Pubblica Amministrazione di conservare il posto e lo stipendio nel periodo in cui frequentano un dottorato di ricerca.

Infatti la legge n. 448 del 28.12.2001, art. 52 comma 57, ha in parte integrato la legge 476/84, aggiungendo, all'art. 2 comma 1, il seguente periodo:

"in caso di ammissione a corsi di dottorato di ricerca senza borsa di studio o di rinuncia a questa, l'interessato in aspettativa conserva il trattamento economico, previdenziale e di quiescenza in godimento da parte dell'Amministrazione Pubblica presso la quale è instaurato il rapporto di lavoro. Qualora, dopo il conseguimento del dottorato di ricerca, il rapporto di lavoro con l'Amministrazione Pubblica cessi per volontà del dipendente nei due anni successivi, è dovuta la ripetizione degli importi corrisposti ai sensi del secondo periodo".

A questo indirizzo potete trovare una nota del 4 novembre 2002 da parte del Direttore Generale del Personale A. Zucaro che chiarisce la interpretazione delle norme.

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