Infatti la legge n. 448 del 28.12.2001, art. 52 comma 57, ha in parte integrato la legge 476/84, aggiungendo, all'art. 2 comma 1, il seguente periodo:
"in caso di ammissione a corsi di dottorato di ricerca senza borsa di studio o di rinuncia a questa, l'interessato in aspettativa conserva il trattamento economico, previdenziale e di quiescenza in godimento da parte dell'Amministrazione Pubblica presso la quale è instaurato il rapporto di lavoro. Qualora, dopo il conseguimento del dottorato di ricerca, il rapporto di lavoro con l'Amministrazione Pubblica cessi per volontà del dipendente nei due anni successivi, è dovuta la ripetizione degli importi corrisposti ai sensi del secondo periodo".
venerdì 29 dicembre 2006
La normativa sui docenti che frequentano dottorati
Pochi docenti sanno che le nuove disposizioni di legge permettono ai dipendenti della Pubblica Amministrazione di conservare il posto e lo stipendio nel periodo in cui frequentano un dottorato di ricerca.
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